[B] Aggressione
Per aggressione si intende l'azione di chiunque attacchi fisicamente un'altra persona, causando danni o lesioni, con l'intento di infliggere violenza o minacciare l'incolumitĂ altrui.
Per aggressione si intende l'azione di chiunque attacchi fisicamente un'altra persona, causando danni o lesioni, con l'intento di infliggere violenza o minacciare l'incolumitĂ altrui.
Per tortura si intende l'azione di infliggere deliberatamente sofferenze fisiche o psicologiche a una persona, al fine di ottenere informazioni, punire, intimidire o discriminare, violando gravemente i diritti umani e la dignitĂ della vittima.
Per sequestro di persona si intende l'azione di chiunque privi illegalmente un'altra persona della sua libertĂ personale, trattenendola o spostandola contro la sua volontĂ , compromettendo il suo diritto alla libertĂ e alla sicurezza. Circostanze aggravanti: la vittima era un agente di polizia in servizio, un funzionario governativo.
Per tentato omicidio si intende l'azione di chiunque compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a causare lâatterramento di una persona, senza riuscire a portare a termine l'intento omicida per cause non dipendenti dalla propria volontĂ .
Per omicidio doloso si intende l'azione di chiunque causi intenzionalmente la morte di un'altra persona, violando il diritto alla vita e compromettendo l'integritĂ fisica della vittima. Causa aggravante: premeditazione, deliberazione e pianificazione.
Per omicidio si intende l'azione di chiunque causi non intenzionalmente la morte di un'altra persona, violando il diritto alla vita e compromettendo l'integritĂ fisica della vittima.
Per Istingazione all'Omicidio si intende la condotta di chiunque offra, prometta, dia o tenti di dare qualsiasi compenso, beneficio o vantaggio, ovvero induca con minaccia, costrizione o inganno unâaltra persona a commettere un omicidio.
Per estorsione si intende l'azione di chiunque, mediante violenza, minaccia o intimidazione, costringa un'altra persona a consegnare denaro, beni o altri vantaggi indebiti, arrecando un danno ingiusto alla vittima per ottenere un profitto illecito. Sanzione economiche pari al valore dei beni estorti.
Per Percosse si intende lâatto di infliggere colpi fisici a unâaltra persona, con rischio di lesioni o danni alla sua integritĂ .
Per Traffico di Esseri Umani si intende lâorganizzazione, il trasporto, la vendita o lâacquisto di persone contro la loro volontĂ o tramite coercizione, sfruttamento o inganno.
Per Minacce si intende qualsiasi comportamento volto a intimorire unâaltra persona, prospettando danni futuri a lei o ai suoi beni.
Per Possesso di Resti Umani si intende la detenzione, raccolta o conservazione di parti del corpo umano senza autorizzazione; le modalitĂ consentite sono specificate nelle disposizioni.
Per Stalking si intende una condotta reiterata di molestie, pedinamenti o interferenze che cagioni paura o disagio persistente a unâaltra persona.
Per Molestia si intende qualsiasi comportamento indesiderato che arrechi fastidio, intimidazione o disagio a una persona
Per Istigazione a Delinquere si intende lâazione di incoraggiare, persuadere o incitare altri a commettere reati
Per Furto dâIdentitĂ si intende lâappropriazione o lâuso fraudolento dei dati personali di unâaltra persona per ottenere vantaggi o commettere illeciti.
Per Omissione di Soccorso si intende la condotta di chi, trovandosi in presenza di una persona in pericolo o ferita, non presta aiuto né chiama assistenza quando avrebbe potuto farlo senza rischio personale
Per Abbandono di Minori si intende lâatto di lasciare senza cura, assistenza o protezione un soggetto minorenne, esponendolo a pericolo fisico o psicologico, anche temporaneamente.
Per Prostituzione si intende lâofferta o la prestazione di rapporti sessuali in cambio di denaro o altra utilitĂ , configurandosi come condotta vietata se esercitata in spazi pubblici o in violazione della legge.
Per Sfruttamento della Prostituzione si intende lâatto di favorire, organizzare o trarre profitto dallâattivitĂ sessuale a pagamento svolta da altri, anche mediante coercizione o approfittamento dello stato di necessitĂ .
Per occultamento del volto si intende l'azione di chiunque copra intenzionalmente il proprio viso, utilizzando maschere, passamontagna o altri mezzi, al fine di evitare l'identificazione durante la commissione di un reato o in circostanze che compromettano la sicurezza pubblica
Per traffico di organi umani si intende lâinsieme di atti finalizzati al prelievo, alla compravendita, allo scambio, al trasporto, alla conservazione o alla distribuzione di organi o tessuti umani, effettuati al di fuori dei canali medici e sanitari autorizzati, con finalitĂ di lucro o vantaggio personale, e in violazione delle norme etiche, sanitarie e di legge.
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